CHE COS'E'

 

L'art. 5 del D. Lgs 33/2013 ha previsto il cd. accesso civico quale  diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul  proprio sito istituzionale  pur avendone l'obbligo ovvero hanno pubblicato in modo incompleto. L'esercizio di tale spetta a chiunque non essendo subordinato all'esistenza di un interesse  concreto e attuale in capo all'istante .Non richiede motivazione essendo sufficiente che gli atti , le informazioni o i dati richiesti non risultino pubblicati sul sito istituzionali ovvero la loro pubblicazione risulti incompleta  

 

COME ESERCITARE IL DIRITTO 

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza  secondo il modello scaricabile dalla presente sezione.

 

TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO


Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

 

 

 *  DIRIGENTE A CUI RIVOLGERSI IN CASO  DI RITARDO O MANCATA RISPOSTA 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

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